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  • Giovedì 05 Maggio 2011 18:19
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    Normativa/Nazionale

    nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas

    DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO del 21/04/2011

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      MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
    DECRETO 21 aprile 2011

    Disposizioni per governare gli  effetti  sociali  connessi  ai  nuovi
    affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in  attuazione
    del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000,  n.
    164, recante norme comuni per il mercato interno del gas. (11A05511) 
    in G.U.R.I. del 4 maggio 2011, n. 102
    

     
                                 IL MINISTRO 
                          DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
     
                                      E 
     
                           IL MINISTRO DEL LAVORO 
                          E DELLE POLITICHE SOCIALI 
     
      Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante  norme
    comuni per il mercato interno del gas, ed in  particolare  l'articolo
    28, comma 6, che stabilisce che, al fine di individuare gli strumenti
    utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del gas  e
    la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e  normativi,
    il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle
    politiche sociali garantiscono, nella fase di avvio del  processo  di
    liberalizzazione, il coinvolgimento  dei  soggetti  sociali  anche  a
    mezzo di opportune forme di concertazione e che,  in  particolare,  i
    suddetti  Ministri  definiscono,  con   proprio   provvedimento,   le
    condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti
    di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali
    connessi alle trasformazioni del settore gas. 
      Visto il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  ed  in
    particolare gli articoli 14 e 15 sull'attivita' di distribuzione e il
    regime di transizione; 
      Vista la legge 23 agosto 2004, n.239, recante riordino del  settore
    energetico la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo  comma,  della
    Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico  atte
    a garantire la tutela della  concorrenza  e  dei  livelli  essenziali
    delle prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali,  ed  in
    particolare  l'articolo  1,  comma  2,  lettera  c)  secondo  cui  le
    attivita' di distribuzione di  gas  sono  attribuite  in  concessione
    secondo le disposizioni di legge; 
      Vista la legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione in legge del
    decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga
    dei  termini,  nonche'  conseguenti  disposizioni  urgenti,   ed   in
    particolare l'articolo 23 relativo ai nuovi  termini  del  regime  di
    transizione nell'attivita' di distribuzione; 
      Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione
    in legge, con modificazioni, del decreto legge 1°  ottobre  2007,  n.
    159, recante interventi urgenti in materia economico  -  finanziaria,
    per lo sviluppo e l'equita' sociale,  ed  in  particolare  l'articolo
    46-bis, comma 1, che nell'ambito delle  disposizioni  in  materia  di
    concorrenza e qualita'  dei  servizi  essenziali  nel  settore  della
    distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri  dello
    sviluppo economico e per  i  rapporti  con  le  regioni,  sentita  la
    Conferenza  unificata  e  su  parere  dell'Autorita'  per   l'energia
    elettrica e  il  gas,  sono  individuati  i  criteri  di  gara  e  di
    valutazione  dell'offerta   per   l'affidamento   del   servizio   di
    distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto
    legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  tenendo  conto  in  materia
    adeguata,  oltre  che  delle  condizioni  economiche  offerte,  e  in
    particolare di quelle a vantaggio  dei  consumatori,  degli  standard
    qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento  e
    di sviluppo delle reti e degli impianti; 
      Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente la conversione in
    legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
    recante  disposizioni  urgenti  per   lo   sviluppo   economico,   la
    semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
    pubblica e la perequazione tributaria, ed in  particolare  l'articolo
    23-bis, concernente servizi pubblici locali di  rilevanza  economica,
    che, al comma 1, prevede l'applicazione delle  disposizioni  in  esso
    contenute a tutti i servizi pubblici locali  e  la  prevalenza  sulle
    relative discipline di settore con esse incompatibili; 
      Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
    sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
    di energia; 
      Visto in particolare l'articolo 30, comma 26, della suddetta  legge
    che fa salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio  2000,
    n.164, e dell'articolo 46-bis del decreto legge 1° ottobre  2007,  n.
    159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
    222, in materia di distribuzione di gas naturale, stabilendo  inoltre
    in capo al Ministro dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il
    Ministro per  i  rapporti  con  le  regioni,  sentite  la  Conferenza
    unificata  e  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  la
    determinazione degli ambiti territoriali  minimi  di  cui  al  citato
    articolo 46-bis, comma 2, tenendo anche conto delle  interconnessioni
    degli impianti di distribuzione e con riferimento  alle  specificita'
    territoriali e al numero dei  clienti  finali  e  che  in  ogni  caso
    l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale; 
      Ritenuto  che  per  il  gestore  subentrante  si  debba   prevedere
    l'obbligo di assunzione del personale  dei  gestori  uscenti  addetto
    alla gestione degli impianti di distribuzione del  gas  naturale  sia
    per  governare  gli  effetti  sociali  connessi,  sia  in  quanto  il
    personale  in  esame  assicura  l'esperienza,  la  conoscenza   degli
    impianti e la continuita' del servizio e, in definitiva, una migliore
    sicurezza e qualita' del servizio; 
      Ritenuto che, essendo  i  modelli  operativi  delle  imprese  nella
    distribuzione gas molto eterogenei, debba rientrare  nell'obbligo  di
    assunzione del gestore entrante anche  il  personale  dei  centri  di
    servizio che si occupa di aspetti gestionali relativi al  territorio,
    anche svolgendo funzioni di coordinamento di varie  gestioni  locali,
    dislocato in sedi differenti rispetto agli impianti e  rispetto  alla
    sede centrale, applicando nell'ultimo caso un criterio di  prevalenza
    sul numero dei clienti e una quota  parte  di  personale  che  svolge
    funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura
    degli impianti stessi; 
      Ritenuto che nel passaggio del personale  dal  gestore  uscente  al
    gestore subentrante si debbano evitare  comportamenti  opportunistici
    da parte del gestore uscente e ostacoli  al  processo  di  efficienza
    operativa e che quindi l'obbligo debba essere limitato ad  un  numero
    di addetti che risulti, 12 mesi prima della richiesta di informazioni
    per il bando di gara, in forza all'impresa concessionaria  o  ad  una
    societa' interamente controllata da essa o alla sua controllante  per
    la gestione degli impianti oggetto di gara, come  risulta  dal  Libro
    Unico del Lavoro dell'impresa, e che a meno di giustificazioni legate
    a specificita' locali tale numero debba essere inferiore ad un valore
    di riferimento ritenuto una soglia di efficienza per la  gestione  di
    impianti di distribuzione su un territorio dell'estensione dei  nuovi
    ambiti  territoriali  minimi,  tenendo  conto  che  l'Autorita'   per
    l'energia elettrica e il gas ha fissato un recupero di  produttivita'
    per il terzo periodo di regolazione al 5,4 % per le grandi imprese  e
    a 3,2% per le piccole imprese; 
      Ritenuto che al  personale  eventualmente  in  esubero  si  debbano
    applicare gli ammortizzatori  sociali  legalmente  previsti  oltre  a
    conservare un diritto  di  priorita'  di  assunzione,  a  parita'  di
    qualifica ed esperienza  lavorativa  richiesta,  qualora  il  gestore
    subentrante, nei due anni successivi al subentro, necessiti di  nuovo
    personale per gli impianti di distribuzione  di  cui  ha  assunto  la
    gestione per effetto del nuovo affidamento; 
      Ritenuto che l'affidamento del servizio, in particolare quando esso
    avverra' per ambiti territoriali minimi  comportera'  necessariamente
    un diverso modello di organizzazione del servizio, con necessita'  di
    riqualificazione  e  riorganizzazione  del  personale  addetto   alla
    gestione degli impianti e che  tali  processi  debbano  prevedere  il
    coinvolgimento delle organizzazioni sindacali; 
      Ritenuto che, benche' la direttiva 2001/23/CE non  sia  applicabile
    in quanto ha come ambito di applicazione il trasferimento di  imprese
    o  di  parti  di  imprese,  purche'  l'entita'  economica  trasferita
    conservi la propria  identita',  mentre  il  solo  trasferimento  del
    personale  oggetto  del  presente  decreto   non   permetterebbe   di
    conservare la  identita'  dell'entita'  economica  di  partenza,  non
    comprendendo  il  trasferimento  di  mezzi,  di  sale  operative,  di
    procedure e sistemi informatici con cui il personale opera,  tuttavia
    la stessa direttiva fornisca indicazioni  generali  per  l'emanazione
    del presente decreto, in particolare sulla previsione di fornire  una
    adeguata informazione ai lavoratori e di introdurre specifiche misure
    per il mantenimento dei diritti dei lavoratori; 
      Ritenuto che, per ragioni di competitivita', le imprese concorrenti
    debbano partecipare ad ogni gara a pari condizioni dal punto di vista
    del costo del personale e che quindi debbano  impegnarsi,  fin  dalla
    domanda di  partecipazione  alla  gara,  ad  applicare,  in  caso  di
    aggiudicazione della gara, il contratto nazionale unico  del  settore
    gas a tutto il personale e  a  mantenere  al  personale  dei  gestori
    uscenti le condizioni economiche in atto; 
      Ritenuto urgente emanare il presente decreto  con  riferimento  sia
    agli affidamenti per singolo  Comune  che  per  gli  affidamenti  per
    ambiti territoriali minimi; 
      Considerato che in merito alle disposizioni contenute nel  presente
    decreto, al fine di  individuare  strumenti  utili  a  governare  gli
    effetti sociali connessi  ai  nuovi  affidamenti  degli  impianti  di
    distribuzione del gas,  si  sono  tenute  riunioni  con  le  maggiori
    organizzazioni sindacali, in particolare in data 26 novembre 2009, 22
    gennaio 2010, 27 aprile 2010 e  22  luglio  2010,.oltre  che  con  le
    associazioni delle imprese; 
     
                                  Decreta: 
     
                                   Art. 1 
     
                                 Definizioni 
     
      1. Personale addetto alla gestione degli impianti di  distribuzione
    del gas naturale  e'  il  personale,  direttamente  dipendente  dalla
    societa'  concessionaria  o  da  una  societa'  da  essa  interamente
    controllata o dalla sua controllante, purche' al  100%,  che  svolge,
    indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle  seguenti  funzioni
    sull'impianto di  distribuzione  oggetto  di  gara:  installazione  e
    manutenzione condotte e impianti;  allacciamento  clienti;  direzione
    lavori; programmazione lavori,  coordinamento  tecnico  realizzazione
    impianti, coordinamento  tecnico  gestione  impianti,  reperibilita',
    gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attivita'
    di  accertamento  della  sicurezza  degli   impianti,   aggiornamento
    cartografico,  gestione  automezzi,   progettazione   di   dettaglio,
    protezione  catodica,   manutenzione   impianti   di   telecontrollo,
    budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di  lettura
    dei contatori, gestione  degli  approvvigionamenti  e  dei  magazzini
    locali,  posa,   sostituzione   e   spostamento   contatore;   pronto
    intervento; lettura contatori; gestione della qualita'  del  servizio
    specifica dell'impianto. E' escluso dalla  definizione  il  personale
    che svolge una delle funzioni centrali. 
      2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa,  l'ingegneria,
    il vettoriamento, le tariffe e  il  rapporto  con  le  istituzioni  e
    l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   la   gestione
    centralizzata della qualita' del  servizio,  il  servizio  legale,  i
    servizi amministrativi, la gestione del  personale,  il  servizio  di
    supporto informatico, il call center, la gestione  del  patrimonio  e
    dei servizi. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
                    Tutela dell'occupazione del personale 
     
      1.  Il  personale  addetto  alla   gestione   degli   impianti   di
    distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte  del
    personale che svolge funzioni centrali di supporto  all'attivita'  di
    distribuzione e misura  degli  impianti  stessi  e'  soggetto,  ferma
    restando la risoluzione del  rapporto  di  lavoro  e  salvo  espressa
    rinuncia degli interessati, al  passaggio  diretto  ed  immediato  al
    gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni  economiche
    individuali  in  godimento,  con  riguardo  ai  trattamenti  fissi  e
    continuativi e agli istituti legati all'anzianita' di servizio. 
      2. La risoluzione del rapporto di lavoro di  cui  al  comma  1  non
    comporta l'obbligo di liquidazione dell'indennita' di  preavviso.  Il
    gestore uscente deve darne  comunicazione  per  iscritto,  almeno  25
    giorni prima,  alle  rappresentanze  sindacali  costituite,  a  norma
    dell'art.19  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  nelle  unita'
    interessate, nonche' alle associazioni di categoria. 
      3. L'obbligo per il gestore  subentrante  di  cui  al  comma  1  e'
    limitato ad un numero di addetti  per  singolo  gestore  uscente  non
    superiore alla  somma  del  personale  addetto  alla  gestione  degli
    impianti di distribuzione oggetto di gara e ad una  quota  parte  del
    personale che svolge funzioni  centrali  pari  alla  percentuale  dei
    punti di  riconsegna  gestiti  dal  gestore  uscente  negli  impianti
    oggetto di gara rispetto al totale dei punti  di  riconsegna  gestiti
    dallo  stesso  gestore  a  livello  nazionale,  sulla  base  di   una
    dichiarazione sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  gestore
    uscente in conformita' con il Libro Unico del Lavoro e relativa  alla
    situazione 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando
    di gara. Tale numero di addetti deve inoltre soddisfare  la  verifica
    di congruita' di cui al comma 4. 
      4. Qualora il numero complessivo di  addetti  di  cui  al  comma  3
    comporti un  numero  di  punti  di  riconsegna  gestiti  per  addetto
    inferiore al valore soglia di 1500, il gestore uscente  e'  tenuto  a
    giustificarlo alla stazione appaltante  sulla  base  di  specificita'
    locali. Qualora la stazione appaltante  non  ritenga  sufficiente  la
    giustificazione, il numero di addetti con obbligo  di  assunzione  di
    cui al comma 3 e' limitato ad un valore tale che il numero dei  punti
    di riconsegna gestiti per addetto non sia inferiore al valore  soglia
    di cui sopra o al 90% della media dei valori presentati  dalle  altre
    imprese che operano all'interno  del  territorio  del  Comune  o  dei
    Comuni oggetto di gara, qualora tale media sia inferiore a 1500. 
      5. In caso di limitazione del  numero  degli  addetti  in  base  ai
    criteri di cui al comma 4, ha priorita' di  assunzione  il  personale
    che opera nel territorio del Comune o dei Comuni oggetto di  gara  e,
    successivamente, l'eventuale personale con sede di lavoro al di fuori
    di esso , con priorita' per chi opera in sedi piu'  prossime  a  tale
    territorio. 
      6.  Al  personale  addetto  alla   gestione   degli   impianti   di
    distribuzione e al personale che svolge  funzioni  centrali,  che  in
    seguito alle limitazioni di cui ai commi 3 e 4, risulti  in  esubero,
    si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa  per
    le singole tipologie di impresa. Per i  lavoratori  dipendenti  delle
    imprese  a  capitale   interamente   pubblico,   si   applicano   gli
    ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe  come
    ammesse dalla normativa vigente. Inoltre, per i due  anni  successivi
    alla data di inizio dell'affidamento della  gestione  della  rete  di
    distribuzione,  il  gestore  subentrante   si   impegna   alla   loro
    assunzione, salvo  espressa  rinuncia  degli  interessati,  prima  di
    procedere a nuove assunzioni, a parita' di  esperienza  e  qualifica,
    per le localita' di cui ha assunto la gestione per effetto del  nuovo
    affidamento. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
                        Processi di riorganizzazione 
     
      1. Il gestore subentrante si impegna a coinvolgere  fattivamente  i
    rappresentanti  dei  sindacati   di   categoria   nel   processo   di
    riorganizzazione  e  di  riqualificazione  del  personale  successivo
    all'affidamento del servizio. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
               Applicazione del contratto nazionale di lavoro 
                                 settore gas 
     
      1. Il gestore subentrante ha l'obbligo di  applicare  il  contratto
    collettivo nazionale di lavoro unico  del  settore  gas  a  tutto  il
    proprio personale. 
      2. Il legale rappresentante di ogni impresa concorrente alla gara e
    di ogni partecipante ad un raggruppamento  temporaneo  di  imprese  e
    consorzio ordinario concorrente, in sede di domanda di partecipazione
    alla gara, sottoscrive, a pena di esclusione dalla gara medesima, una
    dichiarazione in cui,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  si
    impegna a rispettare l'obbligo di cui  al  comma  1,  nonche'  quelli
    relativi agli articoli 2 e 3. 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
                                Pubblicazione 
     
      1. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
    della Repubblica Italiana, e nei siti internet  del  Ministero  dello
    sviluppo economico e del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
    sociali, ed entra in vigore dal giorno  successivo  alla  data  della
    pubblicazione. 
      2. Il presente decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
    inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
    Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
    e di farlo osservare. 
        Roma, 21 aprile 2011 
     
                                     Il Ministro dello sviluppo economico 
                                                    Romani                
     
     Il Ministro del lavoro 
    e delle politiche sociali 
            Sacconi 
    
    
     
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